Regolamento per il commercio su aree pubbliche


Visitando il sito web del Comune di Palermo, facilmente si riesce a trovare il documento che regolamenta le attività di commercio su aree pubbliche. Probabilmente ben formulato nel descrivere l'iter burocratico delle concessioni, leggendo fino all'art 26 finalmente si trova qualcosa...



... nel merito della logistica di svolgimento.

Cito:



Art. 26 Norme in materia di funzionamento dei mercati


1. Il mercato e gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.


2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.


3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di polizia di cui sopra e demandata anche all'azienda U.S.L.


4. E' compito degli uffici decentrati, dell'Amministrazione Comunale, competenti per materia quello di organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area del mercato.


5. Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.


6. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.


7. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. nel punto più basso.


8. E’ vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.


9. E’ consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.


10. E’ consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.


11. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore e considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.


12. Lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive dovrà, sentite le organizzazioni di categoria essere programmato per tempo e possibilmente nel contesto dell'ordinanza generale annuale relativa allo svolgimento del commercio in sede fissa.


13. L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.



Ebbene. 13 commi e per adesso il 6 in particolare, che ho evidenziato e sottolineato.

E' corretto pensare che potrebbe essere meglio applicato?

Su questa domanda è aperta una discussione nel nostro forum.


Il regolamento in extenso è scaricabile in formato PDF nella sezione download.


 



Articolo tratto da: VIA TITONE - http://viatitone.altervista.org/
URL di riferimento: http://viatitone.altervista.org/index.php?mod=read&id=1205066295